La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura alla Camera ieri si presenta, almeno nelle intenzioni, come un passo avanti nella tutela delle vittime e nell’adeguamento del nostro ordinamento ai principi della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, osservata dal punto di vista della certezza del diritto — cardine di ogni democrazia liberale — la riforma solleva più di un interrogativo.
La novità più rilevante è l’introduzione della nozione di “consenso libero ed attuale”. Il consenso diventa il fulcro dell’intera fattispecie. Ma cosa significa, nella pratica giudiziaria, “libero” e soprattutto “attuale”?
La norma non definisce questi concetti. Non stabilisce criteri, parametri, indici. Non distingue tra comportamenti ambigui, esitazioni, mutamenti repentini di volontà, o quelle situazioni nelle quali il consenso tacito, il linguaggio non verbale o le dinamiche relazionali creano una zona grigia di difficile interpretazione.
La conseguenza è evidente: la linea tra rapporto lecito e reato gravissimo rischia di essere affidata alla percezione posteriore della presunta vittima e all’interpretazione del singolo magistrato, con un grado di aleatorietà incompatibile con il principio di tassatività e determinatezza della legge penale.
Il nuovo testo non solo ridefinisce la clausola del consenso, ma triplica le possibili condotte criminose (“compiere”, “far compiere”, “far subire” atti sessuali).
Anche qui, nessuna precisazione. L’espressione “far compiere” può includere una gamma vastissima di situazioni, comprese dinamiche interpersonali che non presentano alcuna costrizione. In teoria, persino una pressione emotiva percepita come sgradita potrebbe essere interpretata come “fare compiere” un atto senza consenso pienamente attuale.
Il rischio è quello di penalizzare eccessivamente condotte prive di una reale carica coercitiva, affidando alla sede giudiziaria il compito di stabilire caso per caso cosa sia “atto sessuale” e cosa sia una forma di influenza lecita o inevitabile nelle relazioni umane.
L’inserimento della “particolare vulnerabilità” nella norma intende ampliare la protezione delle vittime. Tuttavia, l’indeterminatezza di questa espressione apre scenari problematici. Cosa costituisce vulnerabilità? Una condizione psicologica momentanea? Un contesto familiare difficile? Una fragilità emotiva? Una differenza di età? Disparità di status sociale?
L’assenza di una definizione stringente rischia di estendere indefinitamente la portata della norma, intercettando situazioni in cui la libertà di autodeterminazione sessuale non è realmente compromessa, ma dove semplicemente esistono dinamiche relazionali asimmetriche, inevitabili nella vita reale.
La tutela della vittima non si ottiene indebolendo le garanzie di precisione e prevedibilità della norma penale. Al contrario, la certezza del diritto serve proprio a evitare che i processi diventino battaglie interpretative dove tutto può essere tutto, e dove la decisione finisce per dipendere dalla sensibilità culturale del giudice o dall’onda emotiva del momento storico.
Una fattispecie troppo ampia produce due effetti perversi: 1. ingolfa il sistema giudiziario con casi borderline privi di reale connotazione criminale; 2. rende più difficile colpire i veri responsabili, perché l’eccessiva estensione della categoria delittuosa ne diluisce la gravità e rende più incerta la sua applicazione.
Le buone intenzioni non bastano. In diritto penale, la forma è sostanza. E la sostanza di questa riforma è l’introduzione di concetti elastici, indeterminati, affidati alla valutazione discrezionale del giudice.
La violenza sessuale è uno dei reati più gravi e più odiosi. Proprio per questo, la disciplina che lo regola deve essere chiara, rigorosa, controllabile. La legge deve offrire alle vittime strumenti solidi e agli accusati garanzie certe — non definizioni elastiche che rischiano di trasformare la prova penale in un terreno scivoloso dominato dall’interpretazione soggettiva.
