di Aldo Ciappi (avvocato)
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PER DAR RETTA AI SONDAGGI E’ ANDATA PERSA UNA OCCASIONE IRRIPETIBILE PER RIFORMARE LA MAGISTRATURA, DA OGGI SEMPE PIU’ CORPORAZIONE DI INTOCCABILI
Due lezioni si debbono trarre dal referendum del 23 marzo scorso.
La prima: la storia è, sì, maestra di vita ma solo se ne custodiamo la memoria. Nel 2016 la legge di modifica alla Costituzione – la cosiddetta “Boschi-Renzi” – proposta dalla allora maggioranza di sinistra e con la quale si voleva tra l’altro modificare il ruolo delle Camere semplificando l’iter legislativo, fu sottoposta a referendum.
L’affluenza alle urne fu notevole – votò il 65,48% degli aventi diritto – e anche allora prevalse il NO, con il 59,12%, sul SI, fermatosi al 40,88%. Più o meno lo stesso risultato di marzo, quando ha votato il 61,75% degli aventi diritto con i NO che hanno ottenuto il 53,24% e i SI il 46,76%. Solo che questa volta a chiamare alle urne è stata la maggioranza di centro-destra per modificare le norme relative alla separazione delle carriere dei magistrati, la modifica del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l’istituzione di un’Alta Corte di Disciplina.
La seconda lezione: i sondaggi sono uno strumento ingannevole che non può, e non deve, condizionare le scelte dei cittadini in generale e della politica in particolare.
In entrambi i due referendum, infatti, la maggioranza parlamentare aveva fatto non poco affidamento per il buon fine dell’iter delle leggi di modifica della Costituzione proprio sulle indagini demoscopiche, che davano nettamente prevalenti i favorevoli rispetto ai contrari.
Sondaggi però che, mano a mano che ci si avvicinava alla data del voto, si andavano sgonfiando… E di quanto i sondaggi siano inaffidabili – non di rado manipolati e manipolabili – vi sono molte prove sulle quali non è qui il caso di soffermarsi.
Riguardo al merito delle leggi di riforma bocciate con i due referendum si può dire che, se sulla prima potevano esservi più ombre che luci perché tendeva ad esautorare il Parlamento dal proprio ruolo primario di legislatore a favore del potere esecutivo; sulla seconda il giudizio è opposto: infatti, la separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici – entrambi “magistrati” ma con funzioni tua loro radicalmente diverse – che si intendeva realizzare era la naturale e logica conseguenza dell’introduzione, nel 1989, del nuovo codice di procedura penale ispirato al modello “accusatorio”, che aveva abolito il precedente “inquisitorio”, risalente al 1941, in pieno regime fascista e della riforma dell’art. 111 della Costituzione sul cosiddetto “giusto processo”; ovvero parità delle parti nel processo dinanzi ad un giudice terzo.
Per di più, dopo lo “scandalo Palamara”, all’epoca presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) – il sindacato dei magistrati – “scoppiato” nel 2019 si scoprì il vaso di Pandora delle inquietanti commistioni tra magistratura e politica e del peso delle correnti all’interno della prima nella nomina degli incarichi ai vertici delle uffici giudiziari. Tutto ciò sembravano non lasciare dubbi sull’ urgenza di porre fine a tale corrosiva e radicata prassi attraverso un sistema di trasparenza delle nomine al CSM e la previsione di un organismo disciplinare, anch’esso trasparente ed esterno allo stesso, che eliminasse la giurisdizione “domestica” tra magistrati, non di rado incapaci di sanzionare adeguatamente le condotte, anche le più negligenti, dei colleghi; soprattutto se influenti e protetti dalle suddette correnti.
Una maggiore attenzione ai precedenti avrebbe quindi dovuto suggerire prudenza – virtù che un politico, più di tutti, dovrebbe rigorosamente praticare – senza dare troppo ascolto ai sondaggi, anche se tutti favorevoli al SI.
Ciò che doveva far riflettere i politici, almeno i più accorti, è il fatto che mentre vi è la crescente tendenza degli italiani a disertare le urne – nelle ultime elezioni amministrative neppure il 50% ha votato, segno inequivocabile della disaffezione ai partiti, ritenuti a torto o a ragione sempre più lontani dalla gente – al contrario nel 2016, in occasione dell’ altro tentativo di modifica costituzionale anch’esso bocciato; l’affluenza era stata notevole, Segno che quando si tocca la Costituzione, nei cittadini si insinua, “a prescindere” e indipendentemente da chi propone la modifica, un latente sospetto di inganno ai loro danni da parte dei politici, qualunque maggioranza essi rappresentino.
Dalla lettura dell’iter parlamentare della legge di riforma bocciata con il referendum del marzo scorso si evince che respingendo tutti gli emendamenti al testo uscito dalle Commissioni, si voleva arrivare al referendum con il vento in poppa dei sondaggi, senza però porsi il problema di cosa sarebbe successo nel caso le previsioni di successo si fossero dimostrate errate.
Certo, “del senno di poi ne son piene le fosse”, dice il proverbio e in effetti, nessuno, o pochi, immaginavano quale tetro scenario potesse nascondersi dietro l’angolo. Tuttavia, per quanto di minor impatto per il diverso e meno complicato contesto, nazionale e internazionale, rispetto a quello attuale, il leader al Governo al tempo del precedente referendum pagò le pesanti conseguenze di quella sconfitta, anch’essa maturata sull’onda di un indice di gradimento popolare che, apparentemente, lo sosteneva.
Soprattutto in questo secondo caso non si era è adeguatamente considerata l’epocale posta in gioco, che avrebbe dovuto indurre, nei politici più avveduti un supplemento di prudenza potendo contare su un’occasione storica che, nell’ipotesi di fallimento, assai difficilmente avrebbe potuto ripetersi in un futuro prossimo.
L’occasione – ormai perduta – era infatti dare a livello costituzionale un definitivo assetto alle due figure di magistrati già delineate nelle leggi ordinarie, ovvero da un lato il pubblico ministero, rappresentante dell’accusa nell’interesse della collettività; dall’altro l’indagato, presunto innocente fino alla sentenza definitiva; al di sopra, il giudice, soggetto terzo ed equidistante rispetto alle parti. Ciò separandone nettamente le carriere, con la previsione di due distinti organismi di autogoverno (CSM), con i relativi componenti eletti per sorteggio, nonché di un collegio di disciplina esterno, anch’esso eletto per sorteggio e composto a maggioranza da magistrati.
Tale necessario e delicato iter avrebbe perciò dovuto essere portato a termine dal e nel Parlamento, l’unico organo composto da rappresentanti eletti dal popolo a seguito di regolari elezioni, competente ad approvare le leggi.
Un referendum invece, come effettivamente è avvenuto, prevedibilmente sarebbe stato percepito dalla massa degli elettori – non tutti edotti su questioni giuridiche di un certo rilievo ed esposti ad una propaganda altrettanto prevedibilmente impegnata da pregiudizi squisitamente politici – come una prova di forza contro la magistratura e non piuttosto come un traguardo di civiltà giuridica nell’interesse di tutti i cittadini, come in effetti era.
Ecco, dunque, l’amarissimo lascito di questa catastrofe referendaria: di riforma della magistratura non si potrà parlerà per molti anni, lasciando l’Italia al livello di nazioni come la Grecia, l’unica in Europa nelle stesse nostre condizioni di commistione tra le due carriere; il Presidente del Consiglio e la maggioranza di governo escono fortemente indeboliti ed esposti ad ogni tipo di attacchi da parte di un’opposizione che cerca di approfittarne in ogni maniera in vista delle prossime elezioni; la magistratura, pur nell’ambito delle rispettive correnti al suo interno, si è ulteriormente compattata e rafforzata come una vera e propria corporazione intoccabile.
Desta sgomento, al riguardo, una notizia, che purtroppo, non ha avuto adeguata eco mediatica, riportata da Mattia Feltri nella sua rubrica “Buongiorno” su La Stampa del 9 aprile, legata all’agghiacciante storia in cui è rimasto vittima l’(ex) onorevole Stefano Esposito del PD, tenuto sotto processo per ben sette anni per le accuse di corruzione, turbativa d’asta e traffico illecito di influenze, conclusosi con l’archiviazione nel dicembre 2024.
Ebbene: la sezione disciplinare del CSM, benché avesse qualificato come gravemente negligente la condotta del sostituto procuratore e del giudice delle udienze preliminari del tribunale di Torino nell’esercizio delle loro funzioni, ha applicato la sanzione disciplinare della censura, al primo, e del trasferimento al tribunale di Milano, al secondo.
Un messaggio chiarissimo a tutti gli italiani…
